Definizione agevolata 2018 - "Fai D.A. te" e presenta la domanda online

Il Decreto Legge n. 119/2018, convertito con modificazioni dalla Legge n. 136/2018, prevede la Definizione agevolata delle cartelle 2018, la cosiddetta “rottamazione-ter”. Se hai cartelle che riguardano somme affidate all’Agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2017 puoi metterti in regola. Presenta la tua domanda online con “Fai D.A. te” entro il 30 aprile 2019!
L’articolo 3 del Decreto Legge n. 119/2018 prevede la Definizione agevolata dei carichi affidati all’Agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2017 (cosiddetta “rottamazione-ter”).
Chi intende aderire pagherà l’importo residuo delle somme dovute senza corrispondere le sanzioni e gli interessi di mora. Per le multe stradali, invece, non si pagheranno gli interessi di mora e le maggiorazioni previste dalla legge.
Non rientrano nel beneficio della Definizione agevolata alcune tipologie di carichi, esclusi in ragione della loro natura, e in particolare quelli riferiti a:
- recupero degli aiuti di Stato considerati illegittimi dall'Unione Europea;
- crediti derivanti da condanne pronunciate dalla Corte dei conti;
- multe, ammende e sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna;
- sanzioni diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie o per violazione degli obblighi relativi ai contributi e ai premi dovuti agli enti previdenziali.
Hai aderito alla “rottamazione-bis” e hai pagato le rate entro il 7 dicembre 2018? |
Chi ha già aderito alla “rottamazione-bis” e ha regolarizzato la sua situazione pagando l’importo delle rate di luglio, settembre e ottobre 2018 entro il 7 dicembre scorso, non dovrà presentare per gli stessi carichi alcuna dichiarazione di adesione in quanto sarà automaticamente ammesso per legge ai benefici della “rottamazione-ter”. |
Hai aderito alla “rottamazione-bis” e NON hai pagato le rate entro il 7 dicembre 2018? |
Il Decreto Semplificazioni (D.L 135/2018) consente l’accesso alla “rottamazione-ter” anche a coloro che, dopo aver aderito alla “rottamazione-bis”, non hanno versato entro il 7 dicembre 2018 le somme dovute in scadenza a luglio, settembre e ottobre 2018. In questo caso chi non ha pagato può accedere ai benefici previsti dalla Definizione agevolata 2018 (cosiddetta “rottamazione-ter”) presentando la Dichiarazione di adesione entro il 30 aprile 2019. Consulta la sezione della Definizione agevolata 2000/17 (“rottamazione-bis”). |
Come aderire
Prospetto informativo
Per usufruire della Definizione agevolata 2018 (cosiddetta “rottamazione-ter”) è necessario presentare la dichiarazione di adesione entro il 30 aprile 2019.
Per sapere quali sono le cartelle e gli avvisi che rientrano nell’ambito applicativo della Definizione agevolata 2018 ai sensi del D.L. n. 119/2018 e quelli esclusi, puoi richiedere il Prospetto informativo tramite l’apposito form online, allegando sempre la documentazione prevista per il riconoscimento, o puoi scaricarlo direttamente entrando in area riservata.
Compila il form per richiedere il Prospetto informativo
1. "Fai D.A. te" e presenta la tua domanda online
Chi intende aderire alla Definizione agevolata 2018 può presentare la domanda di adesione in modo semplice e veloce compilando, entro il 30 aprile 2019, l’apposito form online allegando la prevista documentazione per il riconoscimento.
Compila il form per la Definizione agevolata 2018
Ricorda inoltre che il form per presentare la domanda di adesione alla Definizione agevolata è disponibile anche in area riservata dove, accedendo con le tue credenziali, non avrai necessità di allegare alcuna documentazione di riconoscimento. Questo servizio ti consente di "rottamare" anche singoli debiti contenuti nella cartella/avviso.
2. Altre modalità di presentazione della domanda di adesione
In alternativa al form online, è possibile presentare la domanda di adesione alla Definizione agevolata 2018 entro il 30 aprile 2019:
- alla casella pec della Direzione Regionale di Agenzia delle entrate-Riscossione di riferimento, inviando il Modello DA-2018, debitamente compilato in ogni sua parte, unitamente alla copia del documento di identità. La domanda deve essere trasmessa tramite posta elettronica certificata (pec);
- presso gli Sportelli di Agenzia delle entrate-Riscossione presenti su tutto il territorio nazionale (esclusa la regione Sicilia) consegnando il Modello DA-2018 debitamente compilato e firmato.
Attenzione:
- i soggetti che risiedono nei territori interessati dagli eventi sismici che hanno colpito l’Italia centrale nel 2016 e 2017 e avevano già aderito alle precedenti “rottamazioni”, ottenendo l’accoglimento della loro richiesta, sono automaticamente ammessi per legge ai benefici della “rottamazione-ter”. Consulta la sezione Popolazioni colpite dal sisma;
- coloro che, per effetto di precedenti pagamenti parziali, avessero già saldato gli importi dovuti a titolo di capitale e interessi per ritardata iscrizione a ruolo, potranno beneficiare della “rottamazione-ter” e, quindi, dell’estinzione delle ulteriori somme dovute per sanzioni e per interessi di mora, presentando la domanda di adesione, entro la medesima scadenza del 30 aprile 2019.
Rispetto alle precedenti “Definizioni agevolate” il D.L. n. 119/2018 prevede la possibilità di versare le somme dovute a rate in un periodo temporale più ampio.
Si può scegliere di pagare in un’unica soluzione e la scadenza è fissata dal legislatore al 31 luglio 2019 oppure:
- fino a un massimo di 18 rate consecutive (5 anni) di cui le prime due con scadenza al 31 luglio e 30 novembre 2019. Le restanti 16 rate, ripartite nei successivi 4 anni, andranno saldate il 28 febbraio, 31 maggio, 31 luglio e 30 novembre di ciascun anno fino al 2023. La prima e la seconda rata sono pari al 10% delle somme complessivamente dovute con la Definizione agevolata, le restanti rate invece sono di pari importo;
- fino a un massimo di 10 rate consecutive di pari importo (3 anni), nel caso in cui per gli stessi carichi sia stata già richiesta la “rottamazione-bis”, ma non risultino pagate, entro il 7 dicembre 2018, le rate di luglio, settembre e ottobre 2018. Le rate sono così suddivise:
- le prime due il 31 luglio e il 30 novembre 2019;
- le restanti otto, il 28 febbraio, il 31 maggio, 31 luglio e 30 novembre degli anni 2020 e 2021.
Cosa succede dopo aver presentato la domanda
La legge prevede che Agenzia delle entrate-Riscossione invii al contribuente entro il 30 giugno 2019 una “Comunicazione”:
- di accoglimento della domanda contenente l’ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della Definizione agevolata 2018, la scadenza delle eventuali rate e i relativi bollettini di pagamento;
- di eventuale diniego.
A seguito della presentazione della dichiarazione di adesione, Agenzia delle entrate-Riscossione, limitatamente ai debiti rientranti nell’ambito applicativo della Definizione agevolata (c.d. “debiti definibili”), non darà seguito alle procedure esecutive già avviate, salvo che non abbia avuto luogo il primo incanto con esito positivo.
Non saranno avviate nuove procedure cautelari o esecutive, mentre resteranno i fermi amministrativi e le ipoteche già iscritti alla data di presentazione della domanda.
La legge prevede infine che, a seguito della presentazione della dichiarazione di adesione, siano sospesi:
- i termini di prescrizione e decadenza dei carichi inseriti nella domanda;
- gli obblighi di pagamento derivanti da precedenti rateizzazioni.
A tal riguardo si precisa che, per coloro che richiederanno di aderire alla Definizione agevolata 2018, il D.L. n. 119/2018, prevede che, indipendentemente dal fatto che verrà o meno pagata la prima/unica rata della Definizione o una delle successive rate, non sarà più possibile richiedere, per lo stesso debito, una nuova rateizzazione e, nel caso il debito fosse già rateizzato, la precedente rateizzazione sarà revocata.
Novità introdotte dalla Legge di Bilancio 2019, Legge n. 145/2018
La Legge di Bilancio 2019 (Legge n. 145/2018) prevede il cosiddetto “Saldo e stralcio”, ossia una riduzione delle somme dovute, a titolo di capitale e interessi di ritardata iscrizione, per alcune tipologie di debiti riferiti a carichi affidati all’Agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2017, per quei soggetti - persone fisiche - che versano in una grave e comprovata situazione di difficoltà economica.
Rientrano nell’ambito del saldo e stralcio solo i carichi derivanti dagli omessi versamenti dovuti in autoliquidazione in base alle dichiarazioni annuali, e quelli derivanti dai contributi previdenziali dovuti dagli iscritti alle casse professionali o alle gestioni previdenziali dei lavoratori autonomi Inps.
Per maggiori informazioni e per conoscere le modalità di adesione al “Saldo e stralcio” consulta la sezione dedicata.